PERCHÉ I RESIDENTI IN SARDEGNA …. NON ….. DEVONO PRESENTARE INTERPELLO (ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE) PER SAPERE SE HANNO DIRITTO O NO ALL’ESONERO DAL PAGAMENTO DI TUTTI I TRIBUTI SUI PROPRI REDDITI. Questo DIVIETO alla presentazione di INTERPELLI da parte dei Sardi, per conoscere se siano esonerati o meno dal pagamento di qualunque tipo di tributo ai sensi della normativa comunitaria, di cui alle Direttive n. 69/75/CEE e n. 69/74/ CEE , è stato spiegato precisato dal Ministero dell’ economia e finanza, Agenzia delle Entrate, con CIRCOLARE n. 9/E del …. primo aprile 2016 nonché con CIRCOLARE 35/E del 4 agosto 2016 , che da pagina 79 a pagina 90 precisa che è mutata la disciplina sugli INTERPELLI e che gli stessi da OBBLIGATORI SONO DIVENTATI FACOLTATIVI …. MA SOPRATTUTTO CHE ….. “ NON POSSONO ESSERE PRESENTATI INTERPELLI PER ACCERTAMENTI TECNICI SU QUESTIONI CHE RIGUARDINO IL DIRITTO DOGANALE” . DIVIETO alla presentazione di INTERPELLI che è stato riconfermato dal dlgs 142/2018 che all’art 13 comma 7 precisa che continua ad applicarsi di DM 429/2001 (articolo 5 comma 4 ), dove si prevede che sulla questione INTERPELLI , si applica IL DM 209 del 26.04.2001 …. decreto quest’ultimo, emanato a seguito del parere espresso dal CONSIGLIO DI STATO n. 193 del 20.11.2000 , (DM 209 /2001 ) dove si precisa che l’interpello di cui all’articolo 11 comma 5 della legge 212/2000 …. NON PUÒ ESSERE PRESENTATO PER ACCERTAMENTI TECNICI CHE RIGUARDANO IL DIRITTO DOGANALE. DIVIETO alla presentazione di interpelli confermato dal dlgs 128/2015 che all’art. 1 comma 4 , conferma che non possono essere presentati INTERPELLI aventi ad oggetto Diritti Doganali che restano disciplinati dall’art 34 del DPR 43/1973 e dalle disposizioni del dlgs 374/1990, ossia dal decreto che prevede il riordino degli istituiti doganali italiani emanato in attuazione delle Direttive Comunitarie richiamate nel titolo dello stesso decreto . Per quanto sopra esposto appare evidente che “ NON SOLO” nessun residente in Sardegna avrebbe dovuto presentare INTERPELLI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE… “ MA CHE “ le RISPOSTE date a tutti coloro che in questi ultimi vent’anni li hanno presentati ….. PER CONOSCERE SE A SEGUITO DELLA EMAZIONE DEL DLGS 75/1998, TUTTO IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA FOSSE STATO ISTITUITO COME ZONA FRANCA EXTRADOGANALE …. E PERTANTO TERRITORIO A CUI SI APPLICANO LE FRANCHIGIE FISCALI OVVERO LA FISCALITÀ PRIVILEGIATA….. LE RISPOSTE AI SUDDETTI INTERPELLI SONO STATE DATE DA SEMPLICI IMPIEGATI …. ANZICHÉ DAI DIRIGENTI SICURAMENTE PIÙ
COLTI E PREPARATI DI COSTORO … DIRIGENTI CHE MAI E POI MAI SI SAREBBERO PERMESSI DI FORNIRE DELLE RISPOSTE TOTALMENTE FALSE E FUORVIANTI …. IN QUANTO NELLE STESSE ( risposte) SI NEGA CHE QUESTO DIRITTO POSSA ESISTERE E RICHIAMANDO IN MERITO UNA SVISTA DA PARTE DELLO STATO ITALIANO CHE SI SAREBBE DIMENTICATO DI INSERIRE LA SARDEGNA NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DPR 633/1972. APPARE EVIDENTE CHE LA RISPOSTA SIA STATA DATA DA CHI IGNORA CHE LA LEGGE DOGANALE COMUNITARIA È PREVALENTE RISPETTO A QUELLA ITALIANA … CHE LE ZONE FRANCHE ITALIANE SONO ATTUALMENTE DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO 952/2013 (articolo 1) DOVE SI PREVEDE CHE CONTINUA AD APPLICARSI L’ARTICOLO 16 DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE RIFUSA NELLA DIRETTIVA 2006/112/CEE DOVE SI PREVEDE CHE LE MERCI CHE ENTRANO NELLE ZONE FRANCHE SONO ESONERATE DAI PAGAMENTO DELL’IVA E CHE I RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DI OGNI TIPO DI TRIBUTO AI SENSI DELLE DIRETTIVE N 69/75/CEE E N 69/74/CEE …….. RISPOSTE DATE DA PERSONALE IMPREPARATO CHE OCCUPA QUEL POSTO ABUSIVAMENTE IN QUANTO NON HA MAI SUPERATO UN PUBBLICO CONCORSO COSI COME PRECISATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 37/2015. PERSONALE CHE IGNORA CHE LE ZONE FRANCHE DELLA CITTÀ DEL VATICANO E DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO NON VENGONO ELENCATE ALL’ARTICOLO 7 del dpr 633/62 BENSÌ all’articolo 71 dello stesso dpr 633/72, dove si prevede ai suddetti territori si applichi l’articolo 8 e 9 del suddetto decreto …. dove si prevede che costituiscono cessioni all’esportazione NON IMPONIBILI le cessioni di beni e le prestazioni di servizi EFFETTUATE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ.
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