Art. 147

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COME IMPUGNARE LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE DAL FISCO AI RESIDENTI IN SARDEGNA DOPO LA SENTENZA N. 6/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Dopo la emanazione della Sentenza n. 6/2019 da parte della Corte Costituzionale , nella quale la Corte conferma che la CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEI RESIDENTI IN SARDEGNA E‘ CONDIZIONATA DALL’INSULARITA , SITUAZIONE GEOGRAFICA CHE DETERMINA UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE DEL PIL PRO CAPITE PRODOTTO DAI RESIDENTI IN SARDEGNA , RISPETTO AL PIL PRODOTTO DAI RESIDENTI NELLE ALTRE REGIONI ITALIANE ED AL PIL PRODOTTO DAI RESIDENTI NELLE ALTRE NAZIONI FACENTI PARTE DELLA UNIONE EUROPEA. E MOLTO IMPORTANTE PER IL POPOLO SARDO CONOSCERE IL CONTENUTO DI QUESTA SENTENZA DOVE SI PRECISA …… che ….. come già SOTTOLINEATO nella Sentenza n. 154/2017 (della stessa Corte), proprio per lo stesso motivo, (ossia per colmare le differenze di PIL tra le diverse regioni italiane) è stato emanato il dlgs 114/2016, dove si prevede che la Regione Autonoma della Sardegna possa ESONERARE I RESIDENTI IN SARDEGNA DAL PAGAMENTO DI QUALUNQUE TIPO DI TRIBUTO, ESONERO CHE COMPETE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE CHE ALL‘ARTICOLO 16 PREVEDE CHE LE MERCI CHE ENTRANO NELLE ZONE FRANCHE E NEI DEPOSITI FRANCHI SONO ESONERATE DAL PAGAMENTO DELL’IVA AI SENSI DELLA DIRETTIVA N 69/75/CEE E N. 69/74/CEE DOVE SI PREVEDE CHE I RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO NON SOLO DELL’IVA….MA ANCHE DAL PAGAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI TRIBUTO IN QUANTO CONSIDERATI RESIDENTI ALL’ESTERO OSSIA FUORI DALLA UNIONE EUROPEA . LA DIRETTIVA 77/388/CEE E STATA RIFUSA NELLA DIRETTIVA 2006/112/CE LA QUALE CONTINUA AD APPLICARSI COME PRECISATO DAL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON IL REGOLAMENTO 952/2013. PERTANTO…. aggiungiamo Noi …… le cartelle esattoriali notificate ai SARDI DA PARTE DELLE VARIE AGENZIE DELLE ENTRATE DELLA SARDEGNA ….dopo la emanazione del dlgs 75/1998 decreto con il quale tutto il territorio dell’isola è stato istituito come zona franca …… SONO STATE EMANATE…. IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 287/1990, LEGGE DI RECEPIMENTO DELL’art. 41 della Costituzione e degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma. NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO. L’articolo 33 della suddetta legge 287/1990 prevede che i Ricorsi contro provvedimenti amministrativi adottati in violazione delle norme sulla LIBERA CONCORRENZA NON DEVONO ESSERE IMPUGNATE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE …. MA CHE …. LE AZIONI DI NULLITÀ E DI RISARCIMENTO DEI DANNI SONO PROMOSSE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO COMPETENTE PER TERRITORIO. L’articolo 21 bis della legge 287/1990 affida alla AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA LA LEGITTIMITÀ AD ADIRE IN GIUDIZIO CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI E I PROVVEDIMENTI EMANATI DA QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE VIOLINO LE NORME POSTE A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA.

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