SUGGERIAMO LA LETTURA DI DUE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA AI POLITICI ED AI COMMERCIALISTI CHE ANCORA DOVESSERO NUTRIRE DEI DUBBI SUL FATTO CHE IL DIRITTO ALLA FISCALITÀ PRIVILEGIATA POTEVA ESSERE ESERCITATO DAI CONTRIBUENTI RESIDENTI IN SARDEGNA DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DLGS 75/1998, ….. si tratta delle Sentenze Causa 8/81 del 19.01.1982 URSULA BECKER e della Sentenza Causa C-10/92 dove si prevede che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo ai sensi della Direttiva 77/388/CEE , direttiva dove all’articolo 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche e nei depositi franchi hanno diritto al suddetto esonero ai sensi delle Direttive n. 69/75/CEE E n. 69/74/CEE ……..direttive queste ultime dove si precisa che i redditi dei residenti nelle zone franche non possono essere tassati in quanto gli stessi ( residenti) sono considerati residenti all’estero ossia al di fuori della Unione Europea. Nelle suddette sentenze si precisa anche che la Direttiva 77/388/CEE è stata RIFUSA nella Direttiva 2006/112/CEE e che i soggetti a cui si applica la suddetta Direttiva ( 77/388/CEE ) nel caso venisse IMPEDITO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA FISCALITÀ PRIVILEGIATA POSSONO RIVOLGERSI AL GIUDICE NAZIONALE IN QUANTO SI TRATTA DI UN DIRITTO IMMEDIATAMENTE APPLICABILE …..E CHE IMPEDIRNE L’ESERCIZIO DEBBA ESSERE CONSIDERATO COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.