FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA : LA SARDEGNA È LIBERA PERCHÉ ENTRA IN ZONA BIANCA PRIMA DI TUTTE LE ALTRE REGIONI ITALIANE …. IN QUANTO ALLA SARDEGNA NON POTEVANO E NON POSSONO VENIRE APPLICATI I DPCM EMANATI DAL PRECEDENTE GOVERNO CONTE ….. e non poteva essere altrimenti perché il Presidente DRAGHI essendo stato Presidente della BCE conosce meglio di tutti i Parlamentari, meglio di tutti i Magistrati e meglio di tutti Burocrati italiani LA NORMATIVA COMUNITARIA SULLE ZONE FRANCHE e sa che la suddetta normativa comunitaria è prevalente rispetto a quella italiana . IL PRESIDENTE DRAGHI sa perfettamente che con il Trattato di Roma del 1957 (con il quale nasce la Comunità Economica Europea ) vengono abbattute le barriere doganali allora esistenti tra gli Stati , e sa che con la parola EXTRADOGANALE SI INDIVIDUANO I TERRITORI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA CEE (comunità economica europea) ATTUALE UNIONE EUROPEA…. il Presidente DRAGHI sa molto bene che dopo la emanazione del dlgs 75/1998 , IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA ESSENDO STATO ISTITUITO COME ZONA FRANCA, DEVE ESSERE INDIVIDUATO GIURIDICAMENTE COME PAESE TERZO E PERTANTO COLLOCATO AL DI FUORI DELL’ITALIA E AL DI FUORI DELLA DELLA UNIONE EUROPEA …. così come precisato dalla Direttiva 2007/74/ CE che all’art 3 precisa che per PAESE TERZO SI INTENDE QUALSIASI PAESE DIVERSO DAGLI STATI MEMBRI ADERENTI ALLA UNIONE EUROPEA . Il Presidente DRAGHI è perfettamente a conoscenza che ai residenti nelle zone franche non può imporsi la NORMATIVA SUL CONTRASTO AL CORONAVIRUS EMANATA CON I DPCM ITALIANI DEL PROF. CONTE ….. E CIÒ, DAL MOMENTO CHE NON PUÒ ESSERE IMPOSTA (AI RESIDENTI IN SARDEGNA ) QUELLA FISCALE DELLE ALTRE REGIONI ITALIANE. Il Presidente DRAGHI CONOSCE PERFETTAMENTE LA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE COMPETE AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE… NORMATIVA COMUNITARIA RECEPITA in Italia dall’art. 167 (ex 127bis) del dpr 917/1986 ( articolo 167 modificato di recente da articolo 4 e articolo 13 comma 7 del dlgs 142/2018) dove si prevede rispettivamente che la suddetta fiscalità privilegiata compete sia alle PERSONE FISICHE CHE GIURIDICHE …E CHE IN TAL SENSO CONTINUA AD APPLICARSI IL DM 429/2001 …. ossia il regolamento di attuazione dell’articolo 127bis del DPR 917/1986 dove si prevede che ai residenti nelle zone franche compete il regime fiscale privilegiato… ( zone franche del mondo ) elencate nel DM 24.04.1992 e nel DM 21.11.2001, decreto quest’ultimo richiamato dalla Circolare n. 35/E del 4.08.2016 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa , dove si precisa che i PAESI ISTITUITI COME ZONE FRANCHE MA NON INCLUSI NEL DM 21.11.2001 …. NON POSSONO AUTOMATICAMENTE RITENERSI A FISCALITÀ ORDINARIA, ma che occorre una ulteriore verifica relativa alla verifica della sussistenza del diritto ad un REGIME FISCALE SPECIALE di cui all’articolo 281 della Direttiva 2006/112/CE , ossia la Direttiva di RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE che all’art. 16 prevede che le merci che entrano nelle zone franche e nei depositi franchi sono esonerate dal pagamento dell’IVA e che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento di ogni tipo di tributo in quanto considerati residenti all’estero ossia al di fuori della Unione Europea ai sensi delle Direttive n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE . La conferma che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo viene confermato dal DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE emanato con dlgs 147/2015 che ( all’articolo 15) fornisce una interpretazione autentica dell’articolo 165 del dpr 917/86 : prevedendo un credito d’imposta per i tributi pagati su REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO . Che ai residenti nelle zone franche italiane si applichi la normativa comunitaria e non invece quella italiana, era stato previsto anche dalla legge (Italiana ) in particolare dalla legge 662/1996 che all’art 3 comma 133 lettera q) prevede che anche le DISPOSIZIONI SANZIONATORIE contenute nelle singole leggi d’imposta devono tener conto delle previsioni punitive DETTATE DAGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA !
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.