Art. 156

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COME PRESENTARE LA DENUNCIA DEI REDDITI SENZA INDICAZIONE DEL REDDITO :
PREMESSO CHE IN SARDEGNA NON PUÒ ESISTERE QUELLA CHE SI CHIAMA EVASIONE O ELUSIONE FISCALE, IN QUANTO I RESIDENTI IN SARDEGNA SONO ( PER LEGGE ) ESONERATI DAL PAGAMENTO DI QUALUNQUE TIPO DI TRIBUTO, ESSENDO IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA CONSIDERATO “ PAESE TERZO “ IN QUANTO COLLOCATO AL DI FUORI DELL’ITALIA E DELLA UNIONE EUROPEA….. AD OGNI BUON CONTO, INDICHIAMO QUI DI SEGUITO E SINTETICAMENTE CHE COSA DOBBIAMO RISPONDERE AL FISCO ITALIANO, QUALORA LE AGENZIE DELLE ENTRATE DOVESSERO NOTIFICARCI DELLE CARTELLE ESATTORIALI , CARTELLE CON LE QUALI CI DOVESSERO CHIEDERE IL PAGAMENTO DI UN QUALUNQUE TRIBUTO CHE LORO DOVESSERO RITENERE EVASO: Premesso che ai sensi della normativa comunitaria di cui al Trattato di Roma ( articolo 81,82,83,85) , del Trattato di Lisbona ( 101,102,103,105) , si prevede che i residenti nei territori svantaggiati per poter esercitare il DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA hanno diritto all’esonero dal pagamento di ogni tipo di tributo e che il suddetto diritto viene chiamato FISCALITÀ PRIVILEGIATA , premesso che il suddetto diritto risulta confermato dal Regolamento 952/2013 ( articolo 1) dove si prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CE ossia la Direttiva di rifusione della direttiva 77/388/CEE che all’art 16 prevede che le merci che entrano nelle zone franche sono esonerate dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo ai sensi della Direttiva 69/75/CEE dove si prevede che le zone franche sono considerate territori extradoganali, e come tale individuato come PAESE TERZO ( Reg. 2151/1984) ; e premesso che l’articolo 1 comma 3 del dlgs 128/2015 prevede che le norme tributarie possono essere DISAPPLICATE qualora il contribuente dimostri anche in sede AMMINISTRATIVA, che nel suo comportamento non possano ravvisarsi EFFETTI ELUSIVI , considerato che la suddetta normativa comunitaria risulta gerarchicamente sovraordinata a quella italiana, e che tutto il territorio della Sardegna con il dlgs 75/1998 è stato istituito come zona franca proprio ai sensi della succitata normativa comunitaria (appositamente richiamata nello stesso decreto vedi : Reg. 2913/92 Reg. 2454/93) ossia i Codici Doganali comunitari confluiti nel Regolamento 952/2013, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE : Dopo la emanazione del dlgs 128/2015 che all’art 1 ha aggiunto l’articolo 10bis alla legge 212/2000, le Agenzie delle Entrate qualora dovessero notificare una cartella esattoriale nella quale vengono individuati tributi considerati evasi o elusi, si dovrebbero attenere a quanto previsto dall’art. 10 bis comma 8 e comma 3 della legge 212/2000 , commi dove si prevede che l’atto impositivo deve essere specificamente motivato A PENA DI NULLITÀ in relazione alla condotta Abusiva, alle Norme e ai Principi Elusi , agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; normativa dove si prevede ancora che : l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della CONDOTTA ABUSIVA mentre il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza di RAGIONI EXTRAFISCALI che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del Contribuente. Lo stesso dlgs 128/2015 all’articolo 1 comma 3 e 4 fa due importanti affermazioni precisando che non possono essere presentati INTERPELLI SU QUESTIONI RELATIVE AI DIRITTI DOGANALI , E CHE SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E QUINDI ANCHE DI QUELLA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, GLI ACCERTAMENTI AVENTI AD OGGETTO I DIRITTI DOGANALI…. IN QUANTO LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO I RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE, SONO DISCIPLINATE DAI CODICI DOGANALI COSÌ COME PRECISATO DAL DLGS 43/1973 (articolo 34), DAL DLGS 374/1990 NONCHÉ DALLA NORMATIVA DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA DISCIPLINA CHE PERTANTO CONTINUA AD APPLICARSI.

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