Art. 159

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ONDE EVITARE DI ESSERE ACCUSATI DEL REATO DI SPERPERO DI DANARO PUBBLICO ….. VORREMMO RICORDARE AL PRESENTE SOLINAS E A TUTTI I SUOI ASSESSORI …… CHE IL TAR DEL FRIULI VENEZIA PRIMA SEZIONE CON SENTENZA N. 00400/2013 Reg. Prov. Coll. N. 00076/2013 Reg. …. . A pagina 19 PRECISA CHE : ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DOGANALE ITALIANA N. 1424/1940 PREVEDE CHE IL REGIME GIURIDICO DEI TERRITORI ISTITUITI COME : PUNTI FRANCHI, PORTI FRANCHI, ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI …. SONO COLLOCATI AL DI FUORI DELLA LINEA DOGANALE ITALIANA ! E NON DOBBIAMO DIMENTICARE CHE LA SUDDETTA LEGGE DOGANALE ERA ANCORA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL TRATTATO DI ROMA ( ratificato con la legge italiana 1203/1957) CHE ALL’ART. 234 GARANTIVA A TUTTI GLI STATI MEMBRI ADERENTI AL
TRATTATO, IL RISPETTO DI TUTTI I DIRITTI NATI IN UN PERIODO PRECEDENTE ALLA STIPULA DELLO STESSO TRATTATO! APPARE PERTANTO EVIDENTE CHE I PORTI FRANCHI E LE 340 ZONE FRANCHE INDUSTRIALI ISTITUITE CON IL DLGS N.75/1998 DEBBANO ESSERE CONSIDERATI TERRITORI EXTRADOGANALI E CHE “CONSEGUENTEMENTE “ IN SARDEGNA NON POSSONO ESSERE ISTITUITE LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI CHIAMATE “ZES“ E TANTOMENO LE ZONE FRANCHE URBANE CHIAMATE “ ZFU” LA CUI ISTITUZIONE È PREVISTA ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI, IN QUANTO TRATTASI DI AIUTI DI STATO . Si PRECISA ANCORA CHE LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI CHIAMATE “ZES “ NON PROCURANO ALCUN BENEFICIO FISCALE ALLA POPOLAZIONE DELLA SARDEGNA MA SOLO UN CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE … BENEFICIO PREVISTO TRA L’ALTRO A TEMPO DETERMINATO PER SOLI CINQUE ANNI ….. MENTRE CON LA ZONA FRANCA EXTRADOGANALE ISTITUITA CON IL DLGS 75/1998 TUTTO IL POPOLO SARDO OTTIENE PER SEMPRE IL BENEFICIO FISCALE DELL’ESONERO DAL PAGAMENTO DI OGNI TIPO DI TRIBUTO SUI REDDITI PRODOTTI NELL’ISOLA .

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