SEMPLICI SUGGERIMENTI SU COME OTTENERE L’ ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI CHE DOVESSERO VENIRE NOTIFICATE AI RESIDENTI IN SARDEGNA DOPO LA PANDEMIA. Qui di seguito di riassumono le motivazioni più significative da eccepire ai dirigenti del fisco in occasione dell’ INCONTRO AMICHEVOLE “OBBLIGATORIO NEL CASO DI TRIBUTI ARMONIZZATI” ( tributi armonizzati ) individuati nella Direttiva 69/75/CEE che disciplina le zone franche extradoganali, modalità che risultano confermate dall’art 1 commi 2, 3 e 4 del dlgs 128/2015 dove si prevede che le norme tributarie possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri anche in sede Amministrativa, di non aver intenzione di eludere il Fisco, quando presenta la dichiarazione dei redditi senza indicare alcun reddito che possa essere tassato . In questo caso il contribuente deve dimostrare ai sensi dell’articolo 1 del suddetto dlgs 128/2015, di aver diritto alla ESENZIONE DAL PAGAMENTO OGNI TIPO DI TRIBUTO IN QUANTO CONSIDERATO RESIDENTE IN SARDEGNA TERRITORIO SVANTAGGIATO E PER TALE MOTIVO ISTITUITO COME ZONA FRANCA EXTRADOGANALE CON IL DLGS 75/1998 , TERRITORIO A CUI CONTINUA AD APPLICARSI l’ARTICOLO 34 DEL DPR 43/1973 IL DLGS 374/1990 OSSIA IL DECRETO EMANATO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 349/1989 E DEL DLGS 376/1990, (così come precisato dal suddetto articolo 1 del dlgs 128/2015). Si tratta della normativa doganale italiana che ha recepito la normativa comunitaria doganale sulle zone franche, normativa ai sensi della quale possiamo ancora oggi dimostrare di aver diritto alla fiscalità privilegiata. Conferma del Diritto alla fiscalità privilegiata riservata ai residenti nei territori istituiti come zona franca extradoganale, che viene nuovamente sancita dal dlgs 142/2018 ( articolo 13 comma 7) dove si precisa che continua ad applicarsi il DM 429/2001 ossa il Regolamento di attuazione della fiscalità
privilegiata riservata ai residenti in territori collocati al di fuori della Unione Europea considerati pertanto come “PAESE TERZO “ a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 127bis del dpr 917/1986 .. articolo 127bis confluito nell’articolo 167 dello stesso dpr 917/1986 . PER POTER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI…. SENZA INDICAZIONE DI ALCUN REDDITO….
È NECESSARIO DIMOSTRARE CHE AI RESIDENTI IN SARDEGNA SI APPLICA PER “ANALOGIA” LA STESSA NORMATIVA FISCALE CHE SI APPLICA AI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO … CONSIDERATO “PAESE TERZO “ ALLA PARI DI COLORO CHE SONO RESIDENTI IN SARDEGNA , CHE A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER I RESIDENTI IN SAN MARINO, SONO UGUALMENTE CONSIDERATI COME RESIDENTI IN UN “PARSE TERZO“ PERCHÉ ‘RISIEDONO IN UN TERRITORIO CONSIDERATO SVANTAGGIATO AL QUALE COMPETE LA FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME COMPENSAZIONE ALLO SVANTAGGIO, SITUAZIONE DI SVANTAGGIO CHE COME SAPPIAMO È STATA INDIVIDUATA DALL’ ARTICOLO 92 DEL TRATTATO DI ROMA E DELL’ARTICOLO 174 DEL TRATTATO DI LISBONA .. OSSIA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA CHE NELL’ORDINE GERARCHICO DELLE FONTI DEL DIRITTO E ‘SOVRAORDINATA A QUELLA DEGLI STATI MEMBRI …. NORMATIVA CHE PERTANTO RISULTA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE AI RESIDENTI IN TALI TERRITORI SENZA L’ INTERVENTO LEGISLATIVO DEL LEGISLATORE NAZIONALE (Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/1957 Trattato di Lisbona ratificato con legge 130/2008). Articolo 92 del Trattato di Roma dove si prevede l’obbligo per gli Stati membri di favorire lo sviluppo economico delle regioni meno favorite, e che la mancata attuazione della normativa comunitaria di compensazione allo svantaggio, contenuta nei Trattati nei Regolamenti o nelle Direttive Comunitarie, determina la responsabilità per la mancata compensazione dello svantaggio da parte dello Stato Membro e quindi la conseguente PROCEDURA DI INFRAZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA . L’Italia è stata spesso sanzionata per la violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5 , 85 e dell’articolo 189 terzo comma del Trattato di Roma, dove in quest’ultimo articolo si prevede il diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO qualora esistesse un nesso di casualità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato ed il DANNO SUBITO DAI SOGGETTI LESI. Collegamento al nesso di casualità individuabile con il fallimento di tutte le imprese residenti in Sardegna a seguito della imposizione al POPOLO SARDO dello STESSO REGIME FISCALE DELLE ALTRE REGIONI ITALIANE CHE NON SUBISCONO I DANNI LEGATI ALL’INSULARITA . Diritto al risarcimento dei danni per la violazione di Regolamenti comunitari sancito anche dalla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONTRO LA REPUBBLICA ITALIANA con la Sentenza CAUSE RIUNITE DEL 19.11.1991 n. C-6/90 e C- 9-90 (Francovic).
Sentenza che ricalca quanto già precisato dalla stessa CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CON LA SENTENZA CAUSA 49/82 del 20 aprile 1983 con la quale si condannano comportamenti in contrasto con le Direttive Comunitarie Armonizzate in questo caso da parte del Regno dei Paesi Bassi .
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.