PRECISAZIONI IMPORTANTI. Ai tanti amici che ci seguono in questa pagina, e che dopo aver letto l’articolo 13 comma 7 del dlgs 142/2018 hanno capito che i Residenti in Sardegna non devono pagare TASSE all’Italia, in quanto i sardi sono considerati residenti all’estero , e quindi al di fuori della Unione Europea , ( U. E. Che viene istituita con l’abbattimento delle barriere doganali tra gli Stati membri) DEVONO ESSERE INFORMATI sul fatto , che il legislatore italiano, il cui compito privilegiato e principale… è quello di RENDERE INCOMPRENSIBILI le leggi fiscali sulle zone franche extradoganali, (con l’articolo 10 comma 3 e 4 del dlgs 147/2015) ha abrogato l’articolo 168bis del dpr 917/86 , e precisato : che QUANDO LEGGI, REGOLAMENTI, FANNO RIFERIMENTO ALLE ZONE FRANCHE DI CUI ALLA LISTA DI STATI O TERRITORI CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 168 bis del DPR 917/1986 , il riferimento si intende fatto all’articolo 167 dello stesso DPR 917/86… pertanto dobbiamo tener presente questa precisazione che non lascia più dubbi sul diritto alla fiscalità privilegiata per i residenti nelle zone franche extradoganali. Per quanto sopra appare evidente che quando il legislatore ( Paolo Savona ) ci dice che nelle zone franche extradoganali italiane continua ad applicarsi il DM 429/2001 …. sta dicendo che le stesse (zone franche extradoganali) restano disciplinate dall’art. 167 e 168 bis del dpr 917/1986 (ex articolo 127bis stesso dpr 917/86) articoli dove si prevede che i RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEI TRIBUTI ITALIANI IN QUANTO CONSIDERATI COME RESIDENTI ALL’ESTERO E QUINDI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.