PERCHÉ LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON DEVONO ESSERE PAGATE DAI RESIDENTI IN SARDEGNA… non solo perché la iscrizione a RUOLO del debito tributario è stato sottoscritto da un FALSO DIRIGENTE ( così come precisato dalla corte Costituzionale nella sentenza n. 37/2015) ma anche e perché le suddette cartelle sono state predisposte in palese violazione del DPR 62/2013 (articolo 3) , ossia in violazione del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 54 del dpr 165/2001 come modificato dall’art.1 comma 44 della legge 190/2012, articolo 3 del DPR 62/2013 dove si prevede che i residenti nei territori svantaggiati non possono essere tassati nello stesso modo in cui vengono tassati i redditi dei residenti nelle altre regioni italiane, e questo diritto deve essere applicato nel rispetto per principio di uguaglianza e quello di non discrimine, ma che ai residenti nei territori svantaggiati competa tutt’oggi la fiscalità privilegiata lo prevede il legislatore italiano con il dlgs 142/2013 ( articolo 13 comma 7) . Infatti il suddetto articolo 3 dpr 62/2013 prevede che il PUBBLICO DIPENDENTE OSSERVA LA COSTITUZIONE, SERVENDO LA NAZIONE CON DISCIPLINA ED ONORE E CONFORMANDO LA PROPRIA CONDOTTA AI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, SENZA ABUSARE DELLA POSIZIONE E DEI POTERI DI CUI È TITOLARE . In particolare il comma 5 del suddetto articolo 3 dpr 62/2013 precisa che nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente : ASSICURA ANCHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, LA PIENA PARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITÀ DI CONDIZIONI, ASTENENDOSI DA AZIONI ARBITRARIE CHE ABBIANO EFFETTI NEGATIVI SUI DESTINATARI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA O CHE COMPORTINO DISCRIMINAZIONI BASATE , TRA L’ALTRO , SULL’APPARTENENZA A UNA MINORANZA ETNICA LINGUISTICA O MINORANZA NAZIONALE… SU CONDIZIONI SOCIALI E SU ALTRI DIVERSI FATTORI CHE NON PREGIUDICHINO LA QUALITÀ DEI RISULTATI. I residenti in Sardegna devono tenere presente che l’ Articolo 21 SEPTIES LEGGE 241/1990 precisa che è NULLO IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE MANCA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI , COME QUANDO L’ATTO / CARTELLA ESATTORIALE È VIZIATO DA DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE, IN QUANTO LA ISCRIZIONE A RUOLO DEL DEBITO TRIBUTARIO È STATO SOTTOSCRITTO DA UN SEMPLICE IMPIEGATO OSSIA DA CHI NON HA MAI SUPERATO UN CONCORSO PUBBLICO INDETTO PER COPRIRE POSTI VACANTI NEI RUOLI DIRIGENZIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DISCIPLINATA DAL DPR 748/1972
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