Art. 177

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IGNORANZA O TRADIMENTO?… LA ISTITUZIONE DI PORTOVESME COME ZONA FRANCA INTERCLUSA ? CHE BRUTTA FIGURA… Fanno i professori universitari davanti ai loro studenti,  quando dimostrano che non hanno voglia di studiare e di aggiornarsi!!!   Se Pigliaru avesse letto il l’articolo 174 del Trattato di Lisbona ratificato con la legge 130/2008 e il Regolamento 2016/481 non si sarebbe mai sognato di COMUNICARE ALL’ITALIA LA RINUNCIA DEL POPOLO SARDO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA … DIRITTO CHE ESSENDO SANCITO NEI TRATTATI NON PUÒ ESSERE MODIFICATO IN PEIUS NE’ DA LEGGE ITALIANA E ANCORA MENO TRAMITE LEGGE REGIONALE… ESSENDO LA NORMATIVA COMUNITARIA SOVRAORDINATA RISPETTO A QUELLA ITALIANA!!! Se Pigliaru avesse letto il suddetto Regolamento 2016/481, AVREBBE APPRESO CHE LA DECORRENZA DELLE NORME CONTENUTE NEL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO ISTITUITO CON REGOLAMENTO 952/2013 , dove si prevede che in futuro si possano istituire solo zone franche intercluse, ma questa modifica si poteva …  applicare solo a decorrere  PRIMO MAGGIO 2016,  e che pertanto nessuna modifica poteva essere apportata alle zone franche extradoganali istituite prima di quella  data . Il nuovo codice doganale  all’articolo 1 precisa che deve continuare ad applicarsi la vecchia normativa di cui  ai Regolamenti n.  2913/92 e n. 2454/93…. Ossia i Regolamenti ai sensi dei quali è stata istituita la zona franca extradoganale su tutto il territorio dell’isola della Sardegna , regolamenti appositamente richiamati nel dlgs 75/1998 dove si prevede che gli stessi SIANO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI. Ma soprattutto avrebbe appresso che l’articolo 1 del Regolamento 952/2013 aveva precisato che CONTINUAVA AD APPLICARSI LA DIRETTIVA 2006/112/CE OSSIA LA DIRETTIVA EUROPEA DI RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE DOVE ALL’ARTICOLO 16 SI PREVEDE CHE LE MERCI CHE ENTRANO O ESCONO NELLE O DALLE ZONE FRANCHE E NEI O DAI DEPOSITI FRANCHI, NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DELL’IVA …. E CHE AI SENSI DELLE DIRETTIVE N. 69/74/ CEE E 69/75/CEE I RESIDENTI NEI TERRITORI SVANTAGGIATI COME LE ISOLE LONTANE E SPOPOLATE DEVONO ESSERE ISTITUITI COME ZONE FRANCHE AFFINCHÉ POSSANO ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA, E PER QUESTO MOTIVO NON DEVONO PAGARE TASSE O TRIBUTI E TANTOMENO RICEVERE LA NOTIFICA DI CARTELLE ESATTORIALI…DA PARTE DEL FISCO ITALIANO…“” FISCALITÀ PRIVILEGIATA “” DI CUI AL DM 429/2001, CHE VIENE CONCESSA ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI NEI TERRITORI SVANTAGGIATI AFFINCHÉ GLI STESSI (RESIDENTI) POSSANO ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA….. CHE VUOL DIRE ANCHE …. CHE GLI STESSI SONO ESONERATI ANCHE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN QUANTO IL FISCO ITALIANO NON È TENUTO AD EFFETTUARE CONTROLLI SU COLORO CHE SONO CONSIDERATI COME RESIDENTI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA!!!!

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