PERCHÉ NON DOBBIAMO IMPUGNARE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE DAGLI UFFICI FINANZIARI . IL PROF. PAOLO SAVONA, QUANDO STANDO AL GOVERNO, HA VOLUTO CHE VENISSE EMANATO L’ARTICOLO 13 comma 7 del dlgs 142/2018 , DOVE SI AFFERMA CHE CONTINUA AD APPLICARSI IL DM 429/2001 …. ossia il decreto che disciplina la FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE COMPETE AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE, ha voluto che venisse confermato non solo il diritto del popolo Sardo all’esercizio della LIBERA CONCORRENZA tramite la zona franca, assegnata come compensazione allo svantaggio di essere isola lontana e spopolata, ….. ma anche il diritto dei residenti in Sardegna a non essere assoggettati all’obbligo della presentazione della DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL FISCO ITALIANO!
Infatti Se è vero come è vero che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo .. è altrettanto vero che il fisco italiano non è autorizzato a conoscere i redditi delle popolazioni residenti nei territori extradoganali istituiti come zona franca ! Infatti come sappiamo, IN BASE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINE, IL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA si realizza tramite una finzione giuridica , con la collocazione degli stessi ( territori e popoli) al di fuori della Unione Europea , e che per tale motivo i redditi realizzati da chi risulta residente in un PAESE TERZO NON POTENDO ESSERE TASSATI … non possono essere assoggettati al controllo del FISCO NE’ ITALIANO…Ne ‘EUROPEO … in quanto i residenti nelle zone franche ai sensi del succitato DM 428/2001, hanno diritto alla fiscalità privilegiata di cui alla Direttiva 77/388/CEE …. RIFUSA nella Direttiva 2006/112/CE, (direttiva) CHE CONTINUA AD APPLICARSI AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE , COSÌ COME PRECISATO NEL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO DALL’ART 1 DEL REGOLAMENTO 952/2013, AFFINCHÉ LE POPOLAZIONI SVANTAGGIATE POSSANO ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA!!!! Diritto all’esercizio della libera concorrenza già previsto nello Statuto Sardo emanato con la legge costituzionale n. 3/1948 , diritto confermato da articolo 234 del Trattato di Roma dove si prevede che la Comunità Economica Europea si impegna a rispettare tutti i diritti degli Stati membri che siano antecedenti alla nascita della stessa CEE . Diritto ulteriormente confermato e consacrato con il DLGS 75/1998 emanato ai sensi dei codici doganali comunitari emanati con i regolamenti 2913/92 e 2454/1993, REGOLAMENTI DOVE (articolo 166 e seguenti del regolamento n. 2913/1992) SI PREVEDE CHE GLI STATI MEMBRI POSSANO ISTITUIRE LIBERAMENTE LE PROPRIE ZONE FRANCHE SENZA DOVER ESSERE AUTORIZZATI DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, E DOVE SI PREVEDE CHE I REGOLAMENTI VINCOLANO TUTTI GLI STATI MEMBRI AL LORO LORO RISPETTO E CHE GLI STESSI SONO DI DIRETTA E IMMEDIATA APPLICAZIONE ESSENDO CONSIDERATI SOVRAORDINATI ALLA NORMATIVA FISCALE DEGLI STATI MEMBRI ADERENTI ALLA CEE, UNIONE CHE SI È REALIZZATA CON IL TRATTATO DI ROMA RATIFICATO CON LA LEGGE 1203/1957 . PER QUANTO SOPRA ESPOSTO APPARE EVIDENTE CHE NOI SARDI, DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DLGS 75/1998, NON AVREMMO DOVUTO PIÙ RICEVERE CARTELLE ESATTORIALI… E CHE NEL CASO LE AVESSIMO RICEVUTE, NON AVREMMO DOVUTO IMPUGNARLE INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ANCHE PERCHÉ L’INDIVIDUAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO È STATO SICURAMENTE SOTTOSCRITTO DA UN FASO DIRIGENTE… COSÌ COME PRECISATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 37/2015!
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