LA PROVA DEL NOVE che i redditi prodotti dai residenti nel territorio della Sardegna non devono essere indicati nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI… lo desumiamo come verità assoluta ed inconfutabile che elimina ogni dubbio e taglia la testa al toro una volta per tutte… dall’art 38 comma 3 della legge 146/1998 che ci fornisce una INTERPRETAZIONE AUTENTICA dell’articolo 3 comma 3 lettera c) del dpr 917/1986 … nella sua versione storica , precisando che LA ESCLUSIONE DALLA INCLUSIONE NELLA BASE IMPONIBILE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO, OPERA ANCHE PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO IN ZONE DI FRONTIERA ED IN PAESI LIMITROFI! Con questa precisazione il legislatore italiano sta confermando quanto previsto dall’art 127 bis del dpr 917 /1986 e dal suo REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE emanato con DM 429/1997 dove si prevede che i residenti nelle zone franche extradoganali, essendo considerati come residenti in territori collocati al di fuori della Unione Europea e quindi all’estero, sono esonerati dal PAGAMENTO DI OGNI TIPO DI TRIBUTO , diritto alla fiscalità privilegiata che compete ai residenti nelle zone franche extradoganali così come precisato anche dal DM 21.11.2001, pubblicato sulla G.U. N. 273 del 23 Novembre 2001. E non poteva essere altrimenti dal momento che con il Trattato di Roma (ratificato in Italia con la legge 1203/1957) SONO STATE ABBATTUTE TUTTE LE BARRIERE DOGANALI TRA GLI STATI MEMBRI, PER CUI QUANDO IL LEGISLATORE PREVEDE CHE I REDDITI DEI RESIDENTI NELLE ZONE DI FRONTIERA E NEI PAESI LIMITROFI NON DEVONO ESSERE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI STA OVVIAMENTE DANDO PER SCONTATO CHE SI CAPISCA CHE LA FISCALITÀ PRIVILEGIATA COMPETE ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI ED ANCHE AI LORO CONFINANTI, NONCHÉ A MAGGIOR RAGIONE A COLORO CHE LAVORANO NEI TERRITORI ISTITUITI COME ZONA FRANCA EXTRADOGANALE . APPARE OVVIO CHE LE ZONE DI FRONTIERA POSSONO ESSERE SOLO QUELLE CHE CONFINANO CON LE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI .
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