PERCHÉ I RESIDENTI IN SARDEGNA HANNO DIRITTO AL RIMBORSO DELL’IVA ( imposta sul valore aggiunto) ?
Si potrebbe rispondere semplicemente perché IL DLGS 75/1988 avendo istituito la zona franca su tutto il territorio dell’isola ha automaticamente collocato il territorio della Sardegna al di fuori della Unione Europea. Di conseguenza ai sensi della normativa comunitaria ( regolamento 218/92 e direttiva 2000/65/CE ) la popolazione residente ha diritto all’esonero dal pagamento dell’IVA ai sensi degli articoli 35ter, 17 e 38 ter del DPR 633/1972. Articoli dove si prevede rispettivamente che “ I SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA , ARTE O PROFESSIONE , CHE RISIEDONO IN PAESI TERZI, INDIVIDUATI TALI DAL REGOLAMENTO 218/1992, E PERTANTO CONSIDERATI COME PAESI COLLOCATI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA, SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL’IVA E CHE A TAL FINE POSSONO AVVALERSI DELLA IDENTIFICAZIONE DIRETTA TRAMITE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO , IN QUANTO SONO CONSIDERATI NON RESIDENTI NELLO STATO ITALIANO , E PERTANTO AUTORIZZATI AD ASSOLVERE DIRETTAMENTE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 17. GLI STESSI POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IVA PAGATA E NON DOVUTA IN QUANTO RISIEDONO IN TERRITORI ISTITUITI COME ZONE FRANCHE E PERTANTO CONSIDERATI DAL REGOLAMENTO 218/1992 COME TERRITORI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA .
Infatti l’articolo 35 ter richiamando il Regolamento 218/1992, nonché la Direttiva 76/308/CEE e la Direttiva 77/799/CEE, non fa altro che confermare che nelle ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI continua ad applicarsi la Direttiva 77/388/CEE ( richiamata dal Regolamento 218/92) dove all’articolo 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali e nei depositi franchi non devono pagare lIVA e che i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati anche dal pagamento di qualunque tipo di tributo così come precisato dalla Direttiva 69/75/CEE E 69/74/CEE. CHE LA SUDDETTA NORMATIVA CONTINUI AD APPLICARSI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE RIFUSA NELLA DIRETTIVA 2006/112/CEE , LO PREVEDE ALL’ARTICOLO 1, IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON REGOLAMENTO 952/2013, NONCHÉ L’ARTICOLO 170 DEL CODICE DOGANALE ITALIANO EMANATO CON DPR 43/1973 dove si prevede che le zone franche extradoganali italiane sono disciplinate dalle Direttive 69/75/CEE e Direttiva 69/74/CEE . È utile ricordare che l’articolo 17 comma 6 del DPR 633/1972 precisa per i soggetti NON RESIDENTI , LA FATTURA IN IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DEVE ESSERE EMESSA DAL CEDENTE SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA”.
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