NON SIAMO SOLI …. A LOTTARE CONTRO I SOPRUSI DELLE AGENZIE FISCALI ITALIANE E CONTRO I SOPRUSI DEI COMUNI SARDI CHE PRETENDO DI TASSARE I NOSTRI BENI IMMOBILI CON … IMU … ICI … ISI … ! Pochi lo sanno, e molti lo hanno dimenticato , ma la l’articolo 13 della legge 212/2000 HA ISTITUITO PRESSO OGNI DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE “ IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE “ ossia un MAGISTRATO DI ALTO RANGO che intervenire a garantire il rispetto delle norme fiscali da parte degli UFFICI FINANZIARI. Il comma 6 del suddetto articolo 13 della legge 212/2000 prevede infatti che il GARANTE DEL CONTRIBUENTE , anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal Contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti DISFUNZIONI, IRREGOLARITÀ, PRASSI AMMINISTRATIVE ANOMALE O IRRAGIONEVOLI , o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria ….. SI ATTIVA … rivolgendo richieste di documenti o di chiarimenti agli uffici finanziari competenti, i quali rispondono entro 30 giorni e … se lo ritiene opportuno ATTIVA LA PROCEDURA DI AUTOTUTELA NEI CONFRONTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO O RISCOSSIONE NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE . AUTOTUTELA disciplinata dal DM 37/1997 ( g.u. n. 53 del 5.03.1997) dove si prevede che l’Amministrazione Finanziaria possa procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di AUTOACCERTAMENTO senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità , anche e sopratutto nei casi in cui sussista ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO PER ERRORE SUL PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO. L’esempio più eclatante di IRRAZIONALITÀ DELLA LEGGE SUL PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA , non può che essere a parer nostro, la pretesa del Fisco Italiano, di far pagare al POPOLO SARDO le stesse tasse che pagano i residenti nelle altre regioni italiane che non hanno i problemi che affliggono la popolazione Sarda, ossia i problemi legati all’INSULARITA , ALL’ULTRAPERIFERICITA E ALLO SPOPOLAMENTO, problemi che sono stati superati concedendo alla popolazione la ZONA FRANCA EXTRADOGANALE con il dlgs 75/1998. Il suddetto diritto è stato concesso dall’Italia come compensazione ai suddetti svantaggi , in Ottemperanza di quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma ( ratificato con la legge 1203/1957) e dall’art 174 del Trattato di Lisbona ( interpretazione n. 33 articolo 174) dove si prevede che se si istituisce una zona franca nelle isole per zona franca si debba intendere tutta l’isola.
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