FAC SIMILE DOMANDA PER FARE ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE AI RESIDENTI IL SARDEGNA DAL FISCO ITALIANO : come abbiamo più volte precisato in queste pagine, e così come precisato dal dlgs 128/ 2015 articolo 1 comma 4 , le cartelle esattoriali notificate ai residenti in Sardegna sia dall’Agenzia delle Entrate che dai Comuni sardi (per il pagamento dell’IMU) , non devono essere IMPUGNATE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ma , ai sensi dell’articolo 2 comma 5 del suddetto dlgs 128/2015 , il contribuente può chiedere e ottenere l’ANNULLAMENTO DELLA SUDDETTA CARTELLA tramite la procedura prevista dal dlgs 218/1997, dove si prevede che il contribuente con istanza in carta libera( con il quale fornisce anche i propri recapiti telefonici) , possa chiedere L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA, qualora la notifica della suddetta cartella esattoriale non sia stata preceduta da un INVITO A COMPARIRE DA PARTE DELL’UFFICIO IMPOSITORE. La suddetta legge ( dlgs 218/1997) prevede che dalla data di presentazione della suddetta istanza, sono sospesi per 90 giorni i termini per la iscrizione a ruolo del tributo ( notificato con la cartella) da parte dell’ufficio impositore. Nella suddetta istanza , il Contribuente comunica di voler attivare la procedura di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale di cui al suddetto dlgs 218/1997art. 5 e 6 , che significa fornire le prove al Fisco Italiano, di aver diritto all’esonero dal pagamento di ogni tipo di tributo in quanto residente all’estero. Infatti ai sensi del Regolamento 2151/1984 , la SARDEGNA DALLA DATA DELLA SUA ISTITUZIONE IN ZONA FRANCA, DEVE ESSERE CONSIDERATA COME TERRITORIO COLLOCATO AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA E QUINDI ALL’ESTERO. E che i redditi di coloro che risiedono all’estero non debbano essere tassati in Italia lo prevede attualmente l’articolo 4 comma 3 del DL 167/1990 convertito nella legge 227/1990 appositamente richiamato dall’art 2 comma 4 e 5 del suddetto dlgs 127/2015 . FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE COMPETE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE COME COMPENSAZIONE ALLO SVANTAGGIO DI ESSERE ISOLA LONTANA E SPOPOLATA A CUI VIENE CONCESSA LA FISCALITÀ PRIVILEGIATA TRAMITE LA ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA EXTRADOGANALE ESTESA SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’ISOLA. Fiscalità privilegiata che compete ai residenti nelle zone franche, non solo ai sensi del DLGS 75/1998 ma anche ai sensi dell’articolo 174 del trattato di Lisbona dove si prevede che le zone franche istituite nelle isole si estendono su tutta l’isola in quanto la stessa risulta INTERCLUSA DAL MARE CHE LA CIRCONDA, con l’ulteriore precisazione che il dlgs 75/1998 è stato emanato ai sensi dei Codici Doganali Comunitari nonché dell’articolo 92 e 93 del Trattato di Roma ( ratificato con la legge 1203/57) dove si prevede che i residenti nei territori svantaggiati devono essere aiutati concedendo loro una fiscalità privilegiata affinché gli stessi possano esercitare il diritto alla LIBERA CONCORRENZA. Fiscalità privilegiata ancora disciplinata dal DM 429/2001 e dall’art. 167 ( ex 127bis) del DPR 917/86, così come precisato dall’art 13 comma 7 del dlgs 142/2018, diritto alla fiscalità privilegiata per i residenti nelle zone franche extradoganali confermata anche dal nuovo codice doganale comunitario emanato con regolamento 952/2013 dove si prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CE …. Ossia la Direttiva di rifusione della Direttiva 77/388/CEE dove all’articolo 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali sono esonerate dal pagamento dell’IVA… e che i residenti nei suddetti territori svantaggiati sono esonerati anche dal pagamento di ogni tipo di tributo… e che questo esonero compete ai residenti nelle zone franche ai sensi delle Direttive n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE , direttive confluite nei Regolamenti n. 2504/1988 e n.2503/1988, regolamenti che come sappiamo si applicano direttamente a tutti gli Stati membri della Unione Europea.
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