Indipendenza con la normativa Esclusiva e Concorrente
Fiscalità Privilegiata delle Zone Franche, in esecuzione delle seguenti norme: A. Legge Costituzionale n. 3 del 1948 B. Trattato di Roma, cecepito nel 1957; C. TRATTATO DI LISBONA, ART. 174, (TUTTE LE ISOLE SONO ZONE FRANCHE E GODONO DI FISCALITÀ PRIVILEGIATA ) ; D. D. LGS. 75 DEL 1998, (Pres. Rep. Scalfaro), con preambolo di norme Comunitarie e successivamente, art. 1, si dichiara che tutti i Porti della Sardegna e le aree ad essi collegate e collegabili sono Franchi. Oneri del presente Consiglio Regionale :
Costituire una Commissione di VERI ESPERTI, per la formazione della Fiscalità Privilegiata, delle Zone Franche Comunitarie, con ELIMINAZIONE di IVA, ACCISE E TUTTI I TRIBUTI, CONTEMPLATI NELLA FISCALITÀ NAZIONALE, CHE PERTANTO, NON PUÒ ESSERE APPLICATA IN SARDEGNA;
SPECIFICA DELLA RAPPRESENTANZA PARITETICA CHE LA SARDEGNA HA IN FORZA DELL’AUTONOMIA, RICONOSCIUTA DALLA SUDDETTA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/1948.
INSERIRE IL TUTTO NELLO STATUTO DELLA SARDEGNA.
CON IMMEDIATA ATTUAZIONE. AUGURI AL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE.
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