APPELLO !

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Cari Consulenti della Presidente Alessandra Todde laureata in Ingegneria, e pertanto probabilmente a digiuno della normativa fiscale europea che si applica direttamente a tutti i residenti nelle zone franche extradoganali della Unione Europea e quindi anche all’Italia e alla Sardegna, cari consulenti della Presidente Alessandra Todde dovreste Far presente che la Sardegna è stata istituita come zona franca extradoganale nel rispetto dell’articolo 12 dello statuto speciale della Sardegna emanato con la legge costituzionale n. 3 del 1948, nel cui articolo 12 si prevede la istituzione dei punti franchi considerati extradoganali dal codice doganale allora in vigore, ossia il Regio Decreto n. 1424/1940 , codice doganale aggiornato dal DPR 18/1971 dove all’articolo 124 si precisa che le zone franche extradoganali italiane sono equiparate a quelle della Unione Europea . Cari consulenti dovreste far presente alla Presidente Todde che il diritto della Sardegna alla istituzione delle zone franche si è realizzata al momento della loro istituzione ( 1998) , senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi o giurisdizionali così come precisato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza Causa C- 571/15 del 1.6.201. Così come dovreste far presente alla Presidente Alessandra Todde che la normativa fiscale europea essendo prevalente rispetto a quella degli Stati membri, anche quella che si applica alle zone franche extradoganali della Sardegna, è quella prevista dalla Direttiva 69/75/CEE sulla Armonizzazione delle legislazioni sulle zone franche extradoganali, RIFUSA nel Regolamento 2504/1988 ( articolo 24), nonché quella prevista dall’art 16 della Direttiva 77/388/CEE , dove si prevede che i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati dal pagamento dell’IVA nonché esonerati dal pagamento di qualunque tipo di tributo all’Italia in quanto considerati residenti all’estero ossia al di fuori della Unione Europea. Dovreste precisare inoltre che la suddetta Direttiva 77/388/CEE , è stata RIFUSA nella Direttiva 2006/112/CE, appositamente richiamata nei NUOVI Codici Doganali Comunitari emanati con i Regolamenti 952/2013, 2015/2446, 2015/2447, 2919/475 , regolamenti nei quali sono confluiti i vecchi codici doganali emanati con i Regolamenti 2913/1992 e 2454/1993 ai sensi dei quali è stata istituita la zona franca extradoganale nel territorio della Sardegna con il dlgs 75/1998. Codici doganali comunitari n. 2913/1992 e n. 2454/1993 ai sensi dei quali è stata istituita la zona franca extradoganale nell’isola della Sardegna con il dlgs 75/1988 , nonché ai sensi della normativa sulle zone franche extradoganali italiane allora il vigore ( 1998) come la Legge 499/1994 dove si prevede che la CONTROVERSIE DOGANALI SI RISOLVONO IN VIA AMMINISTRATIVA E SENZA RICORRERE PERTANTO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ATTUALI CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA . Infatti all’articolo 1 comma 1 e 2 della suddetta legge 499/1994 venivano precisate le MODALITÀ con le quali si dovevano risolvere in via AMMINISTRATIVA le controversie doganali, e CIOÈ , che , l’ufficio fiscale doganale del territorio dovesse Contestare le violazioni della normativa fiscale doganale TRAMITE PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE CONTENENTE LE DICHIARAZIONI DELL’INTERESSATO , processo verbale di constatazione che successivamente doveva essere trasmesso agli uffici fiscali REGIONALI ( Agenzia Entrate SARDA ) competenti per territorio ai sensi dell’articolo 3 commi 13,15,33, 34 , 35 della legge 549/1995 dove si prevede che le disposizioni dell’articolo 35 comma 3 costituiscono I PRINCIPI FONDAMENTALI PREVISTI DALL’ART 117 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA , ARTICOLI dove si prevede che le Regioni a statuto speciale provvedono con propria legge e secondo le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle loro norme di attuazione agli ACCERTAMENTI E ALLA RISCOSSIONE DEI PROPRI TRIBUTI , e per quanto riguarda la riscossione dell’IVA l’articolo 3 comma 73 ( legge 549/1995) richiama in merito quanto previsto dall’art 41,42, del DL 331/1993 convertito nella legge 427/1993 dove si prevede LA NON IMPONIBILITÀ DELL’IVA SULLE CESSIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 , 8 bis, 9,74 del DPR 633/1972 e successive modificazioni, con l’ulteriore precisazione di cui all’articolo41 e 42 comma 2 suddetto DL 331/93 conv. Legge 427/1993 dove all’articolo 41 e all’articolo 42 si precisa che per gli acquisti INTRACOMUNITARI effettuati senza il pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 8 primo comma lett c) del DPR 633/1972 NON SI APPLICA LA DICHIARAZIONE DI INTENTO DI CUI AL DL 746/1983 convertito nella legge 17/1984. Che la Regione Sardegna ( RAS ) abbia la competenza primaria nella riscossione dei tributi dovuti dai residenti sui redditi prodotti in Sardegna ai sensi dell’articolo 8 dello statuto speciale è stato confermato dal dlgs 114/2016 dove si prevede che è competente la Regione ad emanare apposita legge con la quale articolare le ALIQUOTE FISCALI ( al di sotto del 15 per cento) FINO AD ANNULLARLE ! Che la Regione Sardegna sia competente anche alla RISCOSSIONE DEI TRIBUTI sui redditi prodotti in Sardegna viene confermato anche dal dlgs 446/1997 dove all’articolo 24 comma 2 si prevede che le Regioni a statuto speciale provvedono con legge regionale alle disposizioni di cui alla legge 662/1996 articolo 3 commi 158 e 159 e dove si prevede anche il DIVIETO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE PER I RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI.

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