Si .. Si … è proprio vero, è come DARSI LA ZAPPA SUI PIEDI, quello che fanno i residenti in Sardegna, quando ascoltano e si lasciano convincere dai loro COMMERCIALISTI a presentare la propria dichiarazione dei redditi all’Italia ( con la minaccia che in caso contrario siano soggetti AL PIGNORAMENTO DEI LORO BENI , qualora non venga presentata la dichiarazione dei redditi nonché la dichiarazione IVA all’Italia!!! Invece , come sostiene da sempre la sottoscritta, ( Dirigente dell’Intendenza di Finanza in pensione), la denuncia dei redditi prodotti dai residenti in Sardegna deve essere inoltrata alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e con le modalità di presentazione di cui al Dlgs 114/2016 e dalla Legge 662/1996 all’articolo 3 comma 158 e 159 che attribuisce alla Regione Sardegna la competenza primaria in tema di RISCOSSIONE DEI TRIBUTI . Diritto dei residenti in Sardegna alla Fiscalità privilegiata e al Regime fiscale Speciale IVA , disciplinato dalla Direttiva 2013/61/2003 del 17.12.2013, che cambia la denominazione dei territori istituiti come zona franca extradoganale, identificati prima come Territori D’oltremare ed ora in “Regioni Ultraperiferiche “ regioni i cui residenti sono ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL’IVA, DELLE ACCISE E DI OGNI ALTRO TIPO DI TRIBUTO IN QUANTO CONSIDERATI RESIDENTI ALL’ESTERO, OSSIA AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA ai sensi dell’articolo 92 e 93 del Trattato di Roma e dagli articoli 349 e 355 del Trattato di Lisbona ( TFUE) . Direttiva 2013/61/UE dove si prevede che ai residenti nelle zone franche extradoganali NON SI APPLICA ne’ la Direttiva 2006/112/CE ( sull’IVA) ne’ la Direttiva 2008/118/CE ( sulle Accise) . Minacce , Paure , Ricatti del Commercialisti sardi , nei confronti dei loro clienti, nel cui comportamento potrebbe essere addirittura individuato il reato penale di INFEDELE PATROCINIO, soprattutto quando, approfittando della complessità della normativa fiscale italiana, si permettono di trasmettere agli uffici fiscali italiani ( Agenzia delle Entrate ) la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA dei loro assistiti, RIDUCENDOLI COSÌ AL LASTRICO. Commercialisti che dimostrano così , di non conoscere quello che prevede l’articolo 1 comma 3bis del Dlgs n. 127/2015 che ha introdotto L’ESTEROMETRO dove si prevede la comunicazione periodica di tutte le operazioni rilevanti in cui una delle parti È ESTERA . La nuova comunicazione e’ stata introdotta dall’art 1 comma 1103 della legge 178/2020 che ha previsto una revisione della comunicazione dei dati delle OPERAZIONI TRANSFONTALIERE di cui all’articolo 1 comma 3 bis del dlgs 127/2015, i cui interessati a decorrere dal primo luglio 2022 , dovranno operare tramite il sistema di interscambio e il formato XML attualmente adottato per le fatture elettroniche … e che l’obbligo di comunicazione e’ FACOLTATIVO per tutte le operazioni per cui è stata emessa BOLLETTA DOGANALE , oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante sistema di interscambio . vedasi in tal senso la Circolare n.14/E/ 2019 e la successiva risposta n. 91 pubblicata l’11 marzo 2020 nonché la Circolare 26/E/2022 . Normativa succitata dove si prevede che le operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate e ricevute VERSO SOGGETTI ESTERI I QUALI NON SONO TENUTI A DOVERSI IDENTIFICARE IN ITALIA PER OPERARE, devono utilizzare un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche ma anche i dati relativi delle operazioni con l’Estero, comprese le operazioni con controparti non tenute al pagamento dell’IVA ! Commercialisti operanti in Sardegna che non conoscono o non tengono nella dovuta considerazione soprattutto quello che è stato precisato dal Consiglio d’Europa con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ( UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO OSSIA L’IVA !!
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.