I RESIDENTI IN SARDEGNA NON DEVONO FARE LA ROTTAMAZIONE PERCHÉ LA LEGGE 616/1977 con l’articolo 6 ha trasferito alla Regione Autonoma della Sardegna l’attuale delle Direttive Comunitarie fatte proprie ossia recepite dallo Stato italiano con una legge che indica espressamente LE NORME DI PRINCIPIO. Nonché ai sensi del Regolamento n. 659/1999 sulle modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/1957 ( regolamento che si applica direttamente a tutti gli Stati membri) e dove si prevede che la Commissione Europea deve abrogate le zone franche extradoganali Istituite ABUSIVAMENTE e … e che qualora, LE STESSE ZONE FRANCHE non sono state abrogate entro un BREVE TERMINE ( vedi per la Sardegna il dlgs 75/1998) , significa che l’aiuto dato ai residenti nei territori svantaggiati tramite la istituzione della Zona Franca, l’aiuto debba ritenersi AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi o giurisdizionali . Principio confermato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Causa C-571/15 del 1.5.2017 . Ma soprattutto ai sensi dell’articolo 220 del Trattato di Roma dove si fa DIVIETO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEI CONFRONTI DEI RESIDENTI IN SARDEGNA LA CUI TASSAZIONE DEI REDDITI DEVE ESSERE AL DI SOTTO DEL 15 per cento o addirittura AZZERATA DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ai sensi del DPR 616/1977 che ha traferito alla RAS ( regione autonoma Sardegna) anche le competenze sulla riscossione dei tributi .
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