CON LA EMANAZIONE DEL DLGS 75/1998, Il POPOLO SARDO È STATO ESONERATO DAL PAGAMENTO DI QUALUNQUE TIPO DI TRIBUTO NEL RISPETTO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE DOVE SI PREVEDE CHE NELLA TESSAZIONE DEI REDDITI IL FISCO ITALIANO, DEBBA TENER CONTO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL POPOLO SARDO CONSIDERATA NETTAMENTE INFERIORE RISPETTO A QUELLA DEI RESIDENTI NELLE ALTRE REGIONI ITALIANE!!!! POICHÉ LE AGENZIE DELLE ENTRATE CONTINUANO A FAR FALLIRE TUTTE LE IMPRESE SARDE PERCHÉ NON NE TENGONO CONTO…. QUESTE SONO LE LEGGI CON LE QUALI OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE DAGLI UFFICI FISCALI , CHE NON TEGONO CONTO DEL SUDDETTO DIRITTO PERALTRO GARANTITO DALLA COSTITUZIONE ITALIANA…. DOVE SI PREVEDE CHE LE TASSE SI PAGANO IN BASE ALLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUENTE. PURTROPPO IL POPOLO SARDO NON È MAI STATO INFORMATO DELLA ESISTENZA DELL’ARTICOLO 17 comma 1 , DEL DLGS 241/1997 dove si prevede che le somme pagate in più (rispetto al dovuto ) POSSONO ESSERE RICHIESTE A RIMBORSO AI SENSI ARTICOLO 165 del DPR 917/1986 , OPPURE POSSONO ESSERE RICHIESTE IN COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 662/1986 articolo 3 comma 143 lettera d) , nonché ai sensi articolo 3 comma 160 lettera L) (stessa legge 662/1986 ) dove si CONFERMA LA NON APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO O NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO E COME TALI INDIVIDUATI DAL DLGS 239/1986 … (DLGS 239/1996 ) EMANATO AI SENSI DELLA LEGGE 549/1995 dove all’articolo 3 comma 168, SI CONFERMA LA NON APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO ! Che i residenti nelle zone franche extradoganali della Sardegna, siano considerati come residenti all’estero oppure come non residenti in Italia, oppure residenti in un PAESE TERZO, LO PREVEDE IL REGOLAMENTO 2151/1984 NONCHÉ LA DIRETTIVA 2007/74/CE …. NONCHÉ L’ ARTICOLO 1 del Codice Doganale italiano emanato con la legge 1424/1940, articolo 1 modificato dal DPR 18/1971 (articolo 124) CHE ASSIMILA O EQUIPARA LE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI ITALIANE A QUELLE EXTRADOGANALI COMUNITARIE . Non dobbiamo dimenticare, che il suddetto codice doganale italiano 1424/1940, era in vigore al momento della stipula del Trattato di Roma )reso esecutivo con la legge 1203/1957) , dove all’articolo 234 si prevede che la comunità economica europea attuale Unione Europea, si impegna a rispettare tutti i diritti degli Stati membri che sono nati in tempi ANTECEDENTI ALLA NASCITA DELLA CEE ATTUALE UE … … e … articolo 1 della legge doganale 1424/1940 precisava proprio che le zone franche, i punti franchi e i depositi franchi italiani erano considerati territori EXTRADOGANALI!!!! E quindi anche il territorio dell’isola della Sardegna deve essere considerato come Zona Franca extradoganale in quanto questo diritto è stato sancito dallo Statuto Sardo emanato con la legge costituzionale n. 3 /1948 … ossia prima della stipula del Trattato di Roma .
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